top of page

contratto di agenzia

  • Immagine del redattore: Redazione Federpomm
    Redazione Federpomm
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

L'agente ha il diritto di conoscere quali siano le provvigioni che ancora deve incassare e può reagire basandosi sull'articolo 1749 c.c..

Marco Da Villa 27 aprile 2026

· 1° Avvocato c/o FrameLex


Può capitare che, risolto il contratto di agenzia, la preponente non trasmetta all'agente l'estratto conto finale recante le provvigioni, sia dirette che di management fee, maturate alla data di risoluzione del contratto, oppure che l'agente voglia controllare l'esattezza delle provvigioni stesse. L'agente ha il diritto di conoscere quali siano le provvigioni che ancora deve incassare e può reagire basandosi sull'articolo 1749 c.c.. Detto articolo pone in capo all'agente il diritto "alla consegna di un estratto conto delle provvigioni dovute" ma anche, soprattutto, il diritto "di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili". Se la mandante non provvede spontaneamente, l'agente può rivolgersi al Giudice del Lavoro e chiedere un decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione prevista nella norma che abbiamo appena citato. In allegato, un recente esempio di un decreto ingiuntivo ottenuto da un consulente finanziario, nostro assistito, chiesto ed emesso dal Tribunale proprio in base all'articolo 1749 c.c.. Ricordo, anche, che il pagamento delle provvigioni maturate alla data del recesso è sempre dovuto, a prescindere che il recesso sia stato ordinario con preavviso o basato su di una giusta causa di recesso. Infatti, le provvigioni sono un credito certo, mentre le indennità di fine rapporto, nell'ipotesi di giusta causa, quali l'indennità di mancato preavviso, la suppletiva di clientela (ISC) o quella ex articolo 1751 c.c., non sono immediatamente esigibili né certe poiché dipendono dall'accertamento giudiziale della effettiva sussistenza o insussistenza della giusta causa di recesso.

======

N. R.G. 683/2026 TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Vincenzo Conte, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ; esaminata la documentazione allegata; considerato che sulla base di detta documentazione il diritto vantato appare fondato su prova scritta; ritenuta la propria competenza a provvedere; visti gli artt. 1749 cod. civ. e 633 e ss. c.p.c., INGIUNGE A di consegnare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, la documentazione di cui in ricorso e di pagare le spese di questa procedura liquidate in €. 500,00 per competenze legali e €. 259,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende; AVVERTE la parte ingiunta che potrà proporre opposizione avverso il presente decreto avanti questo Tribunale entro quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Modena, 15 aprile 2026 Il Giudice dott. Vincenzo Conte

======

nota di federpromm

"una esplicita conferma del metodo di lavoro che lo studio legale Framelx coordinato da marco da villa as - studio che collabora con federpromm da molti anni - conduce sul piano formale e giuridico nel riconoscimento dei diritti contrattuali e di tutela soggettiva dei cf e del professionisti agenti con mandato nei confronti delle mandanti. una solida difesa che costituisce prassi fondamentale degli interessi di ogni lavoratore come diritto fondamentale della carta costituzionale"


 
 
 

Commenti


bottom of page