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Lexitor, Sentenza della Cassazione

Una nota del servizio legale di Federpromm curata dall’Avv. Valerio Di Giorgio -

Roma 25 settembre 2023


La II Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1951/2023 del 6 settembre 2023 si è espressa sulla questione dell’estinzione di un mutuo rimborsato anticipatamente nell’aprile 2010 (la data è un elemento importante) e sul diritto dei consumatori ad ottenere la riduzione del costo totale del credito.


Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/09/2023, n. 25977 – nota redazionale

by Avv. Valerio Di Giorgio –


L'art. 125 del TUB , nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. Dunque, poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da un cliente nei confronti dell'Unione di Banche Italiane Spa e della Net Insurance Spa avente ad oggetto la restituzione dei costi non maturati in relazione ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

L'attore espose di aver stipulato un contratto di credito al consumo e di aver estinto anticipatamente il mutuo. Il contratto sottoscritto dal consumatore inoltre prevedeva il versamento di commissioni in favore dell'intermediario mandante e del mandatario, oltre ai costi assicurativi, in relazione al quale la Banca aveva stipulato una polizza assicurativa.

Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale affermò che il D.Lgs 385 del 1993 , art. 125 , nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto, non poteva essere applicato perchè la norma rinviava al CICR le modalità con le quali il consumatore, estinto anticipatamente il mutuo, avesse diritto alla riduzione del costo complessivo del credito. Secondo il Tribunale, in assenza di una norma attuativa che specificasse le modalità di esercizio del diritto, non era possibile procedere ad alcuna riduzione.

L'art. 125 sexies del TUB , inserito con il D. Lgs 141 del 2010 , che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non era applicabile, trattandosi di norma entrata in vigore il 19.9.2010, e pertanto dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore del giudizio oggetto della presente analisi. Non era, altresì, applicabile l'art. 33 , lettera g) del Codice del Consumo in quanto, nel caso di specie, era stato il consumatore e non il professionista a recedere dal contratto.

Per la cassazione della sentenza sfavorevole, ha proposto ricorso il consumatore sulla base di due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D. Lgs N. 385 del 1993 , art. 125 , del D.M. n. Tesoro 9.7.1992, art. 3 , della L. 142 del 1992 e delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE del Consiglio d'Europa, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che le direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE erano state recepite dalla L.142 del 19.2.1992 , che, all'art. 21, comma 10 prevedeva che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, aveva diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

In attuazione della L. 142 del 1992 , art. 25 , comma 2, era stato emanato il D. Lgs 385 dell'1.9.1993 , che, all'art. 125, prevedeva la facoltà di adempimento del consumatore in via anticipata senza penalità, secondo le modalità stabilite dal CICR. Secondo il ricorrente, anche in assenza delle modalità attuative previste dal CICR, l'art. 125 del D. Lgs 385 del 1993 è una norma completa nella sua portata applicativa, potendo farsi riferimento, quale norma di completamento, al DM del Tesoro 8.7.1992 , che prevede, per le domande di riscatto presentate dai superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio, la riduzione delle aliquote di reversibilità.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D. Lgs 206 del 2005 , artt. 33 , dell'art. 36 e degli artt. 1419 c.c. e 1339 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in quanto la clausola che consente al mutuante di trattenere, in caso di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione sarebbe nulla perchè determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

I motivi, trattati congiuntamente, sono stati considerati fondati dagli Ermellini.

L'art. 8 della direttiva N. 87/102/CEE , che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all'art. 8 prevede che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".

La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela".

In particolare, l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.

La L. n. 142 del 1992 , art. 18 , ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE. La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'art. 125 del TUB , nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

Il Tribunale, quale giudice d’appello, non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, nè ha ritenuto applicabile l'art. 125 sexies del TUB , inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010 , che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poichè detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore.

Detta interpretazione è da considerarsi errata, sia perchè il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perchè confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB , attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".

Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB , che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perchè successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.

Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonchè degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore.

Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione.

Afferma infatti la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.

Osserva il Supremo Collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate he specificasse le modalità di esercizio del diritto.

La sentenza impugnata, a definizione del processo di appello è stata pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che sarà chiamato ad applicare i seguenti principi di diritto:

"L'art. 125 del TUB , nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".

" E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005 , art. 33 ".

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