Concordato fiscale, Federpromm: "Comportamenti ingannevoli". Il dibattito lanciato da ADVISOR
- Redazione Federpomm
- 30 ott
- Tempo di lettura: 2 min
10/30/2025 | Daniele Barzaghi
Manlio Marucci e l'avvocato Marco Da Villa evidenziano come “ai candidati venga detto che oggi la tempistica per cambiare casacca sia perfetta; come mai verificatosi negli anni scorsi”
Sul concordato preventivo biennale previsto dal decreto legislativo del 12 febbraio 2024 si accende il dibattito nel mondo della consulenza finanziaria, dopo l'analisi di ADVISOR (qui l'articolo).
Secondo Federpromm, federazione che rappresenta consulenti finanziari e operatori di mercati finanziari, creditizi e assicurativi, è necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (di cui “permane il silenzio”) su alcuni aspetti interpretativi che stanno alimentando confusione tra operatori e reti.
Il nodo riguarda in particolare l’eventuale inclusione dei premi di ingresso – i cosiddetti entry bonus – nel perimetro del concordato. I compensi riconosciuti ai consulenti finanziari che cambiano mandante potrebbero, secondo alcune interpretazioni, beneficiare di una tassazione ridotta grazie all’accordo con il fisco.
Nel contributo firmato da Marco Da Villa, avvocato e consulente Federpromm, e da Manlio Marucci (in foto), presidente dell’associazione, si evidenzia come la situazione normativa resti incerta e come alcune reti di consulenza stiano presentando ai candidati un quadro ottimistico e non privo di ambiguità: i due autori dell'intervento evidenziano come “al candidato venga detto che oggi la tempistica per cambiare casacca sia perfetta; come mai verificatosi negli anni scorsi”.
Durante il recruiting, spiegano gli autori, viene spesso prospettata l’idea che aderendo al concordato i bonus di ingresso e i premi per il trasferimento di portafoglio possano essere “fiscalmente ottimizzati”, riducendo l’impatto delle imposte dovute e persino compensando eventuali oneri verso il precedente mandante. Un messaggio che, se non suffragato da interpretazioni ufficiali, rischia di generare aspettative infondate e futuri contenziosi.
Il punto critico – sottolineano Da Villa e Marucci – risiede nella natura stessa dei premi di ingaggio. Questi, pur derivando dall’attività professionale del consulente, sono provvigioni straordinarie legate a eventi unici e non ricorrenti, come l’apporto del portafoglio clienti da un’altra rete.
Per questo motivo potrebbero essere assimilati a componenti straordinarie di reddito, e quindi esclusi dal campo di applicazione del concordato.
“In termini giuridici, va applicato il noto e basilare principio del parlar chiaro" segnalano Da Villa e Marucci. "La buona fede impone alle parti di agire in modo leale, onesto e corretto durante le trattative precontrattuali, evitando comportamenti ingannevoli o omissivi che possano indurre l'altra parte a concludere il contratto su basi errate o in ogni modo a seguito di vizi del consenso”.
“Di conseguenza – per una obiettiva e analisi critica di quando viene prospettata l’opportunità di avvalersi del concordato biennale per ottenere lo sconto fiscale sui bonus di ingresso - sarebbe necessario fosse ben esplicitato al candidato che non si sta disquisendo di un fatto certo ed assoluto, dandolo per assodato, quanto, al contrario, di una mera possibilità soggetta ancora ad una interpretazione oggettiva della norma finale da parte della stessa Agenzia delle Entrate”.
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