“È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’avvocato esonerato, in base al regolamento della Cassa di Previdenza Forense, dal versamento del contributo soggettivo...”
Così con la sentenza della Corte di Appello di Palermo che si contrappone alla Cassazione, pubblicata lo scorso 11 luglio in tema di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps da parte di soggetti iscritti ad un Albo (nella fattispecie gli Avvocati) si riapre secondo le valutazioni espresse da Marucci della Federpromm, anche per i consulenti finanziari (già promotori finanziari disciplinati ex legge n.1/91) una finestra di dialogo che rimette in discussione e in modo “critico” in capo a tali professionisti l’obbligo di iscrizione “vincolante” alla gestione separata Inps, avendo già antecedentemente alla riforma come previdenza “obbligatoria complementare” quella versata all’ Ente di previdenza Enasarco.
Sulla base di tale rivoluzionaria decisione dei Giudici di merito della Corte d’Appello di Palermo che hanno con grande impegno, intelligenza e coraggio dato una interpretazione diversa da quelle espresse dalla Cassazione, ed in particolare la sentenza 30344 e 30345 del 2017, si rivalutano con obiettività di analisi le tesi che a suo tempo Federpromm aveva sostenuto durante l’approvazione della legge di riforma Dini (Legge n.335/1995) laddove all’articolo 2 comma 26 affermava che coloro che avevano l’iscrizione ad un albo antecedente alla riforma avevano diritto alla istituzione di una Cassa o Fondo, contrariamente alle posizioni espresse dall’Inps che ha poi “ingabbiato” (con la legge 662/96) di fatto gli stessi promotori finanziari alla iscrizione nella gestione separata con evidenza contabile al fondo commercianti. Uno dei paradossi più impensabili che ha creato successivamente forti storture e discriminazioni tra categorie professionali iscritte ad albi.
Con tale importante interpretazione dei giudici di merito sui vari ricorsi avanzati da avvocati iscritti alla Cassa di previdenza infatti si viene ad affermare il principio che la legge ha inteso dire che ”non” sono tenuti alla gestione separata Inps coloro che per svolgere la loro attività devono essere iscritti ad Albi -come lo sono di fatto i promotori finanziari (oggi consulenti finanziari) -, oppure “coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale” (in questo caso l’Ente di previdenza complementare Enasarco) di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale della gestione separata, che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive.
Nella fattispecie – afferma Marucci – il fatto che già prima della istituzione della riforma Dini i promotori finanziari (Cf) fossero obbligati, in quanto lavoratori autonomi con mandato di agenzia e quindi assimilabile all’agente di commercio con i vari soggetti abilitati (Intermediari), al pagamento della previdenza obbligatoria presso l’Enasarco, - e dal gennaio 1997 con la legge n.662 del dicembre 1996 con l’obbligo di iscrizione anche alla gestione separata presso l’ Inps con doppia previdenza obbligatoria - avvalora la tesi che anche per i Cf tale importante storica decisione assunta dai Giudici della Corte di Appello di Palermo sia stato un evidente “abuso di potere” che va rimosso.
Occorre infine - conclude Marucci - come più volte sollecitato alle forze sociali, politiche, datoriali ed istituzionali che per superare tale incresciosa querelle sia necessario ricondurre il tutto all’interno di un accordo economico collettivo nazionale di settore con la costituzione di un fondo pensione di tipo negoziale che coinvolga tutto l’universo degli oltre 80mila operatori finanziari (consulenti ed agenti).
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