top of page
  • Immagine del redattoreRedazione Federpomm

Lexitor, la sentenza della Corte Costituzionale è un'incognita anche per cf e pb

Le banche potrebbero rivalersi sull’intermediario del credito per la quota del rimborso al cliente che decida di estinguere anticipatamente il prestito al consumo contratto con la banca stessa.

Di Francesco Colamartino09 gennaio 2023


La recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla sentenza Lexitor potrebbe rappresentare un grattacapo anche per consulenti finanziari e private banker. E già si parla di accantonare circa 5 miliardi di euro, una cifra che potrebbe far saltare gli equilibri di bilancio, soprattutto per le piccole e medie banche e intermediari del credito.

La Corte ha stabilito che, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

La sentenza 263 (qui il testo completo) ha dichiarato, infatti, l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.

Nella pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

D’ora in avanti, le banche potrebbero rivalersi sull’intermediario del credito per la quota del rimborso al cliente che decida di estinguere anticipatamente il prestito al consumo contratto con la banca stessa. E, questo, proprio in virtù di un emendamento approvato in via definitiva e contenuto nel decreto legge, poi convertito in legge (qui l’approfondimento).

Potrebbero esserne coinvolti anche i consulenti finanziari e private banker che rientrano in questo tipo di attività, laddove abbiano fatto finanziamenti ed erogazioni, come cessione del quinto e mutui per conto dei clienti della banca con cui hanno un mandato diretto.

Il problema è che, come messo in luce più volte anche da Federpromm, relativamente alle figure professionali che hanno erogato per conto degli intermediari le prestazioni di finanziamento (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e anche consulenti finanziari) a favore dei consumatori richiedenti, sarà difficile poterne richiedere quota parte i costi sostenuti, visto che le relative commissioni sono già state contabilizzate e fiscalmente assolte.


bottom of page