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l'Arbitro assicurativo operativo dal 15 gennaio 2026

  • Immagine del redattore: Redazione Federpomm
    Redazione Federpomm
  • 10 gen
  • Tempo di lettura: 3 min

Con il decreto 6 novembre 2024, n. 215 è stato istituito l’Arbitro Assicurativo (AAS), completando il disegno dell’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private per un sistema stragiudiziale dedicato alle controversie assicurative. Il decreto, emanato su proposta IVASS, è stato pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2025 ed è in vigore dal 24 gennaio 2025. L’impianto si colloca nel solco della direttiva 2013/11/UE sugli ADR e riprende, adattandolo al settore insurance, il modello già sperimentato in ambito bancario (ABF) e finanziario (ACF).


La competenza dell’AAS,  è ampia e riflette la frammentazione del mercato in rami vita e danni: rientrano le controversie su prestazioni e servizi derivanti da un contratto di assicurazione, comprendendo profili contrattuali (clausole, esclusioni, franchigie), liquidativi (ritardi nel pagamento o nel riscatto) e di condotta nella distribuzione (informativa precontrattuale, consulenza, adeguatezza e trasparenza). Sono però escluse, per previsione espressa, le liti sui sinistri dei Fondi di garanzia vittime della caccia e della strada e quelle relative ai “grandi rischi” (aerei, ferroviari, marittimi), coerentemente con la logica ADR orientata a controversie rapide e di valore contenuto.

Il ricorso può avere ad oggetto anche somme di denaro entro soglie differenziate. Nel vita, il limite è 300.000 euro per le temporanee caso morte e 150.000 euro per gli altri contratti, inclusi i prodotti di investimento assicurativo e le polizze dei rami I, III e V, nonché le multiramo. Nei danni, la soglia generale è 25.000 euro, ma scende a 2.500 euro quando il terzo danneggiato agisce in via diretta contro l’assicuratore del responsabile in materia di responsabilità civile.

Come negli altri arbitri di settore, la cognizione è documentale: la decisione si fonda sugli atti prodotti e non consente accertamenti tecnici complessi (perizie, testimonianze, audizioni), con un impatto pratico soprattutto nelle liti RC dove an e quantum spesso richiedono istruttoria. Il sistema prevede però la possibilità, su richiesta concorde, di determinare la prestazione o liquidare il danno secondo equità; la decisione equitativa è comunque la regola nelle controversie del terzo danneggiato in azione diretta. Il collegio può anche formulare proposte conciliative.

La legittimazione attiva è estesa: possono ricorrere contraente, assicurato, beneficiario e danneggiato; non solo consumatori, ma anche professionisti e imprese, con esclusioni legate ai soggetti che operano professionalmente nei settori assicurativo/intermediativo e finanziario quando la lite è inerente a tale attività. Sul lato passivo, rientrano imprese e intermediari italiani e operatori esteri attivi in Italia (stabilimento o libera prestazione), con la possibilità per alcuni soggetti in LPS di aderire a un ADR del Paese d’origine appartenente alla rete FIN-NET.

Il collegio è “a composizione variabile”: cinque membri effettivi, con presidente e due componenti scelti da IVASS e membri “di mercato” e “di clientela” che si alternano in funzione di chi siano convenuto e ricorrente. La procedura è interamente telematica e presuppone un reclamo preventivo all’impresa o all’intermediario. Dopo uno scambio serrato di memorie, il collegio decide in 90 giorni, prorogabili una sola volta di altri 90 nei casi complessi. La decisione non è formalmente vincolante, ma l’eventuale mancato adeguamento è pubblicizzato, con effetto reputazionale.

Nel quadro post-Cartabia, l’AAS si affianca agli altri strumenti ADR già operativi nel settore (mediazione e negoziazione assistita in specifiche materie), offrendo un canale specializzato che può intercettare “small claims” assicurativi altrimenti poco convenienti da portare in giudizio, grazie a digitalizzazione, tempi certi e costi tendenzialmente ridotti. (da Citywire.it)







 
 
 

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