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L'avvocato dei cf - Gli istituti devono vigilare sull'operato dei loro cf? Cosa dice la legge

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    Redazione Federpomm
  • 8 gen
  • Tempo di lettura: 3 min

Dibattito giurisprudenziale: le Banche devono agire come sentinelle per prevenire possibili danni ai propri clienti o possono mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi?

DiMarco Da Villa - da citywire.it 08.01.2026


Nonostante gli obblighi di legge, sovente gli istituti di credito, nei giudizi che li vedono difendersi sulla responsabilità ex art. 31 TUF per l'operato del proprio consulente finanziario, tentano di rovesciare sul cliente/investitore/risparmiatore la responsabilità per non guadagnare, quest'ultimo, secondo del danno.

L'arte. 31, secondo comma, del TUF prevede la responsabilità solidale della banca per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività dei propri promotori finanziari, anche se tali siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In sostanza la norma in esame offre una protezione ulteriore al cliente che, qualora ritenga di aver subito un danno dal proprio cf, può convenire in giudizio anche la banca (notoriamente più solida ed affidabile del privato in caso di condanna al risarcimento dei danni).

Ma quali sono gli argomenti difensivi delle banche in questi casi? E, soprattutto, qual è l'orientamento dei giudici?

Poco prima delle festività natalizie lo Studio Frame Lex ha ottenuto un'importante vittoria con la sentenza emessa dal Tribunale di Ancora che ha riconosciuto la responsabilità, in solido, dell'istituto di credito e del consulente finanziario per i fatti illeciti commessi da quest'ultimo verso un cliente. 

Molto spesso, nel difendersi, le banche tendono a colpevolizzare il proprio (ex) cliente sostenendo che fosse suo compito avvedersi degli ammachi o dei danni causati dall'operato del consulente finanziario. Non di rado, infatti, gli istituti di credito sostengono che l'invio degli estratti conto possa essere sufficiente per “lavarsene le mani” come Ponzio Pilato. In sostanza, con l'invio di questa comunicazione, la banca mette la testa sotto la sabbia lasciando ogni responsabilità al cliente. Questa linea difensiva è stata scelta anche dall'istituto di credito nel procedimento avanti il ​​Tribunale di Ancora sopra citato.

Ma basta davvero inviare gli estratti conto al cliente per adempiere agli obblighi di vigilanza?

La giurisprudenza è altalenante (e dipende da caso a caso), tuttavia statisticamente è più propensa a ritenere che la banca debba fare di più per adempiere ai propri obblighi di protezione che inviano dei semplici documenti contabili al risparmiatore. Per citare un esempio, la Corte di Appello di Milano, con una sentenza del 2020, ha avuto modo di chiarire che “La tesi dell'intermediario secondo cui vi sarebbe un onere del cliente di controllare gli estratti conto e ogni documentazione poco chiara e di sporgere tempestiva denuncia, pena il concorso di colpa con lo stesso funzionario infedele che ha perpetrato la sottrazione, non è condivisibile”. Non manca però, nel panorama delle pronunce di legittimità, provvedimenti che sostengono l'esatto contrario: è il cliente che deve attivarsi e controllare volta per volta eventuali incongruenze o ammanchi.

La recente sentenza del Tribunale di Ancona, ottenuta dagli avvocati Marco Da Villa e Filippo Mestre di Frame Lex, si inserisce nel solco della continuità dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario. Il giudice anconetano ha infatti ribadito l'importante concetto secondo cui: “l'istituto di credito non può limitarsi a un'esecuzione passiva degli ordini, ma deve svolgere un ruolo attivo di sentinella, l'aver omesso di informare l'attore o di approfondire la natura di operazioni così sospette costituisce un inadempimento contrattuale rispetto all'obbligo di protezione del cliente”.

Le banche, dunque, dovrebbero essere delle sentinelle per il loro ruolo di protezione verso il soggetto più debole, in questo caso, il cliente risparmiatore/investitore.

Tale concetto dovrebbe essere lapalissiano, invece – a volte – ai magistrati sfugge che chi compie degli illeciti (in questo caso un cf infedele) fa di tutto per tentare di coprire il proprio operato e quindi occorre alzare il livello di protezione. Anzi, è solamente quando il consulente ha ottenuto la fiducia del cliente, e quindi quando la soglia dell'attenzione si abbassa, che vengono commessi gli illeciti. Leggiamo, infatti, frasi in cui al cliente viene addossato un concorso di colpa (finanche quasi una collusione col cf infedele) per non essere accorto del danno.

Ma allora ci chiediamo, se persino la banca non ha vigilato e non ha notato il comportamento illecito del proprio sottoposto (dipendente o agente che sia) con tutti gli strumenti a sua disposizione, è corretto assegnare al cliente il compito di vigilare come un cane da guardia sull'operato del consulente? Francamente ci sembra di no. La sentenza del Tribunale di Ancora sembra riequilibrare gli interessi e le posizioni in gioco; tuttavia, non si può dormire a sonni tranquilli ed occorre ribadire in ogni procedimento tali concetti per evitare pericolosi cambi di direzione da parte della giurisprudenza che appaiono, a tratti, già in atto.

 



 
 
 

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