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Una polemica sterile senza comprendere il ruolo politico e sociale del Consulente finanziario

Aggiornamento: 20 mar 2019

Si è aperto ultimamente un ampio confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel recepimento delle direttive europee sulla trasparenza dei costi da evidenziare in capo agli intermediari nella rendicontazione degli oneri verso i clienti che ha sollevato non pochi problemi interpretativi al punto da mettere l’Autority che vigila sul sistema finanziario dei mercati (Consob) ad intervenire con determinazione nel far rispettare le decisioni e i tempi circa l’applicazione della normativa già in vigore da più di un anno con la Mifid 2. Una posizione che - in termini di trasparenza dei costi dei prodotti e servizi finanziari – era già stata espressa con chiarezza - precisa Marucci della Federpromm - dal Regolamento delegato UE 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 che ha imposto l’obbligo per gli intermediari (art.50) di fornire una sintesi esaustiva dei costi complessivi dei servizi finanziari, fornendo gli strumenti operativi agli stessi intermediari con comunicazioni sia ex ante che ex post sulla rendicontazione totale dei costi sostenuti dagli investitori. Sul tema evidentemente e in modo strumentale giorni fa si era aperta una forte discussione anticipata da una nota congiunta da parte delle Associazioni di categoria, da Abi ad Assoreti, da Assogestioni ed Assosim indirizzata alla Consob affinché intervenisse sull’Autorità Europea per i mercati Finanziari (ESMA) per aprire un tavolo di confronto volto a fornire alcuni chiarimenti circa la natura dell’informativa da inviare ai clienti con l’obiettivo sottostante (e forse anche giustificato) di prendere ulteriore tempo, visto il quadro generale dell’andamento negativo dei mercati che ha registrato, soprattutto nel 2018, performance negative, oltre i costi effettivi sia amministrativi che di gestione in capo alle società di gestione che delle reti distributive. Tentativo in parte condiviso ma subito stroncato dalla stessa Consob che ha richiamato i soggetti vigilati al rispetto degli adempimenti normativi. Indubbiamente il contesto generale, sostiene Marucci, non favorisce un clima di particolare fiducia se lo si inquadra anche sotto il profilo delle attività svolte dai consulenti finanziari che nel rapporto classico di agenti con i soggetti abilitati all’offerta fuori sede devono ora giustificare il loro ruolo nella comunicazione e trasmissione delle informative con la propria clientela. Diventerà quindi cruciale e fortemente selettiva -sempre a parere di Marucci della Federpromm - la loro funzione nel determinare quel processo di “solidificazione della relazione” con la clientela che assumerà un significativo momento di confronto nel giustificare la qualità dei servizi offerti, l’intermediario con cui ha il rapporto di lavoro, il livello di consulenza offerta, la qualità del prodotto,  la trasparenza dei costi sostenuti e dei relativi  elementi ad essi associati. Una funzione “cardine”, di “educatore finanziario”,  politicamente e socialmente difficile proprio per i margini residui che vengono riconosciuti contrattualmente a tali professionisti che dovranno far valere il loro status e ruolo, un “modus operandi” oggi particolarmente sentito dalla comunità finanziaria. Puntare sul riconoscimento di tale figura professionale, conclude Marucci, come elemento di forza, di convinzione e di riconoscimento per la sua funzione sociale è il presupposto sostanziale nel rapporto cliente/investitore e intermediario/consulente favorendo così le condizioni per una comunicazione trasparente in un mercato sempre più complesso ed articolato.

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