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CONSULENTI FINANZIARI VS PROMOTORI - I BIAS TERMINOLOGICI DEL CONFORMISMO

La struttura della realtà lavorativa dei consulenti finanziari richiede una significativa rilevazione del tipo di rapporto di condizionamento che lega, nel processo organizzativo interno alla realtà aziendale, i complessi problemi a livello istituzionale e normativo nonché la percezione dei comportamenti collettivi che costituiscono l’ossatura delle relazioni umane nel rapporto personalizzato consulente-cliente.

Di recente è stato dato molto spazio sulla stampa di settore a Francesco Priore,( "Consulente finanziario", ecco la storia di una denominazione che non trova pace) storico della professione nel mondo dell'intermediazione finanziaria, che ha ricostruito in modo elegante la nascita della figura del "consulente finanziario" e il suo percorso nel durante cercando di focalizzare, al meglio, le varie fasi con cui si è affermata la professione del Consulente finanziario e del suo opposto il Promotore finanziario all’interno del sistema finanziario italiano.

Interessante notare infatti - come ha fatto Priore - la confusione generatasi sul modo di identificare la qualifica del CF prima e dopo la legge istitutiva sulle SIM del 1991; legge con cui il legislatore volle attribuire a tale professionisti il nome poco adeguato di "Promotore dei servizi finanziari”,(ex art.5 L.n.1/91) fortemente limitativo rispetto alla sua formazione culturale e struttura socio-professionale. Accettata passivamente tale definizione, senza una presa di posizione che rimettesse in gioco la natura e lo skill di tale professionisti, le organizzazioni deputate a difendere i vari interessi in campo, ne hanno passivamente accettato il modello operativo, eludendo il problema se effettivamente la struttura ricettiva ovvero i risparmiatori e gli investitori ne condividessero l’impostazione e il ruolo.

Per lunghissimi anni tale modello così configurato è stato assimilato più ad un “promoter”, ovvero un classico venditore di fondi e polizze, ancor più se la sua identificazione veniva – come tra l’altro lo è ancora oggi - associata all’agente e rappresentante di commercio. In sostanza un classico operatore di prodotti e servizi da banco.

Ne è una diretta testimonianza relativamente al ruolo svolto dal consulente/promotore, la sassata lanciata di recente dal blog del Fatto Quotidiano dell’11 maggio scorso a firma di Federico Boero, (Forse sarebbe meglio se le banche tornassero a svolgere la loro funzione originaria) https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/11/forse-sarebbe-meglio-se-le-banche-tornassero-a-svolgere-la-loro-funzione-originaria/6190923/. che, in modo non certo ortodosso e senza peli sulla lingua, ha definito tale figura: “il gatto e la volpe sono ancora in affari ma pare ci siano meno Pinocchi in giro” ed ancora, “a me quei promotori finanziari sembravano quelli che vendono i numeri del lotto”. Non solo. Tempo addietro si era scagliato anche il prof. Bebbe Scienza con un articolo al vetriolo contro l'intera categoria dei consulenti finanziari https://patrimoniefinanza.com/.../la-scienza-di-beppe.../ e anche un autorevole società indipendente come Moneyfarm con uno spot molto contestato si era espressa in modo poco simpatico sulla figura del Cf https://www.bluerating.com/banche-e-reti/574983/ecco-lo-spot-che-ha-fatto-infuriare-i-consulenti .Articoli al vetriolo che identificano i Promotori come “venditori di fumo” se non “piazzisti del gestito”.

Accuse pesanti che hanno necessità di essere criticate e fare chiarezza ricostruendo la formazione di base, nonché la funzione sociale e politica di tale professione.

In realtà la volontà del legislatore – contestualizzando il periodo - non aveva altra scelta per le semplici ragioni che gli interessi dominanti delle forze in campo e le pressioni politiche esercitate sul sistema finanziario ne hanno determinato la sua funzione: il “promotore” come un appendice “funzionalmente necessaria” alle logiche degli intermediari che forti di catturare il risparmio delle famiglie italiane avevano necessità di strutturare una figura professionale su cui scaricare le eventuali contraddizioni e senza nessuna incidenza di costo sul proprio conto economico.

Applicando quasi totalmente il “modello contrattuale di agenzia” senza un preliminare confronto con le parti sociali sui temi specifici che si affacciavano all’orizzonte per la forte crescita degli strumenti finanziari, si è impedito di fatto di neutralizzare il ruolo e la funzione specifica attribuita al consulente finanziario. Una figura professionale che per riaccreditarsi presso la comunità degli investitori ha impiegato più di venticinque anni con l’ausilio e le sollecitazioni di applicazione di norme comunitarie (Mifid I e Mifid II) che hanno dato poi corpo organico all’interno del sistema creditizio, finanziario ed assicurativo italiano.

Va anche detto tuttavia che le ragioni di fondo che portarono a scegliere il nome di “promotore dei servizi finanziari” per l’offerta fuori sede furono anche di natura tecnica poiché il nome di “consulente finanziario” confliggeva con la identificazione del termine "consulenza" che era invece attività primaria autorizzata per le Sim.

Successivamente e prima dell’ufficializzazione del ripristino del termine “consulente finanziario” (2016), le svariate denominazioni utilizzate come meccanismi di difesa dai soggetti coinvolti (Consulenti ed Intermediari), hanno cercato di neutralizzare il nome di “promotore” con altre denominazioni come: consulente finanziario super parters, financial advisor, wealth manager, personal banker, life banker, family banker, private advisor, personal financial advisor, private banker, bancario ambulante. Tutte allocuzioni che non hanno fatto altro che complicare la trasparenza nei confronti degli interlocutori diretti (clienti) "senza" dare una identità al mercato. Anche le Autory di vigilanza non hanno preso in esame tale condizione con proprie determinazioni esplicative. C’è da sottolineare che neanche la nuova qualifica identificata dalla legge per il Consulente finanziario iscritto all’Albo è mai stata presa in considerazione dai sindacati del credito nell'ambito dell'inquadramento del contratto collettivo di settore, cosa che avrebbe dato dignità sul piano giuridico-normativo e contrattuale a tali qualificati professionisti. Un errore politico imperdonabile se si pensa che tale condizione non ha ancora oggi trovato una soluzione organica all’interno del sistema creditizio nonostante l’importanza – al di là delle sporadiche lamentele - che viene riconosciuta dai media alla consulenza ed assistenza offerta da tali professionisti nella pianificazione del patrimonio della clientela e ancor più nella funzione di educatore finanziario.

Vi è quindi una ideologia ben strutturata dei vari modelli terminologici utilizzati dai diversi interlocutori su come sia meglio identificare il nome del CF, quando in realtà tale dibattito serve ad oscurare i problemi di fondo presenti all’interno della categoria. Questo dibattito sembrerebbe piuttosto teso a trovare meccanismi di difesa utilizzati in modo elegante con un linguaggio esoterico, accattivante in stile anglosassone e servono a promuovere, in termini propagandistici, come la funzione della consulenza finanziaria sia la migliore possibile.

Per obbiettività di giudizio c’è da rilevare che nessuno ha analizzato la radice di fondo che ha determinato questa confusione linguistica o ha cercato di scavare come sia emerso anteriormente alla legge sulle SIm questo assioma, posto il principio che per superare l'anomia tra “Promotore” e “ Consulente” sia utile conoscere la genesi del processo di formazione di tale professione che affronterò in un successivo articolo.(*) avvalendomi dell’analisi sociologica e ricerca sul campo.

(*)“La ricerca del consenso:ridefinire il rapporto tra consulente-intermediario-investitore e comunità”

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